Chiariamo subito che non sussiste alcun obbligo di dichiarazione al catasto, né come unità
immobiliare autonoma, né come variazione della stessa (in considerazione della
limitata incidenza reddituale dell’impianto) qualora sia soddisfatto almeno uno
dei seguenti requisiti:
1) la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è superiore a 3 kWp per
ogni unità immobiliare servita dall’impianto stesso;
2) la potenza nominale complessiva, espressa in kW, non è superiore a tre volte
il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite
dall’impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo
oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti
al catasto edilizio urbano;
3) per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area
destinata all’intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i
pannelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei
pannelli stessi, è inferiore a 150 m3, in coerenza con il limite volumetrico
stabilito dall’art. 3, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale2 gennaio
1998, n. 28.
Gli impianti fotovoltaici comportano quindi una variazione della rendita
catastale, perché semplici pertinenze se presente almeno uno dei seguenti
requisiti:
a) Quando la potenza nominale dell’impianto è maggiore di 3 kWp e se comporta un
aumento superiore al 15% del valore catastale dell’immobile;
b) Quando la potenza nominale dell’impianto è maggiore di 3 volte il numero
delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto,
indipendentemente che sia installato istallato al suolo o in copertura.
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